A decorrere dal 2026 entra in vigore una nuova disciplina riguardante il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni: gli enti interessati dovranno destinare alle procedure di mobilità volontaria una quota non inferiore al 15% delle capacità assunzionali impegnate nell’esercizio finanziario, quando il piano assunzionale prevede almeno dieci nuove unità di personale.
La percentuale del 15% non deve quindi essere applicata al singolo concorso o bando, ma deve essere calcolata sull’ammontare complessivo delle facoltà assunzionali previste dalla programmazione dell’amministrazione nell’anno di riferimento.
Questo significa che la programmazione del fabbisogno di personale dovrà garantire, nel suo complesso, il rispetto della quota riservata alla mobilità, indipendentemente dal numero e dalla tipologia delle singole procedure di reclutamento avviate.
Le posizioni che non saranno coperte al termine delle procedure di mobilità potranno essere destinate alle ordinarie procedure concorsuali. La norma prevede inoltre una priorità per l’immissione in ruolo di determinati dipendenti provenienti da altre amministrazioni e già in posizione di comando, quando ricorrono i requisiti stabiliti dalla legge.
Sono escluse dall’applicazione della quota la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ARAN, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali con non più di 50 dipendenti a tempo indeterminato.
Il riferimento normativo è l’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
UIL FP Toscana e Area Vasta Centro continueranno a seguire l’applicazione della nuova disciplina e i suoi effetti sulla programmazione delle assunzioni negli enti.

